CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
E L'AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DEL CENTRO ONCOLOGICO MODENESE

VISTE la legge 7/8/1990, 241, in particolare l'art. 14 e la legge 15/5/1997, n. 127, in particolare l'art. 17, commi 1 - 9;

PREMESSO che l'Azienda Ospedaliera di Modena, l'allora Università degli Studi di Modena e l'Associazione Angela Serra, in data 10 maggio 1996, hanno stipulato una Convenzione in base alla quale l'Associazione Angela Serra si è impegnata ad acquisire il progetto esecutivo dell'edificio destinato ad ospitare il Centro Oncologico Modenese e a realizzare il manufatto al rustico, e, una volta costruito detto manufatto, a trasferire a titolo gratuito sia il progetto esecutivo per le opere non ancora realizzate, sia lo stesso corpo di fabbrica, in favore dell'Azienda Ospedaliera (per gli spazi relativi alle attività di degenza e quota parte delle funzioni generali) e in favore dell'allora Università degli Studi di Modena (per gli spazi relativi ai laboratori e al day-hospital ed a quota parte delle funzioni generali);

PREMESSO che, in base alla predetta Convenzione, l'Azienda Ospedaliera di Modena e l'allora Università degli Studi di Modena, una volta realizzato il rustico in conformità al progetto esecutivo e superate le procedure intermedie di collaudo, propedeutiche all'atto di donazione, si sono impegnate a completare l'edificio in conformità al progetto sanitario e al progetto edilizio e a sostenere i relativi oneri per le porzioni di rispettiva pertinenza secondo le seguenti intese:

  1. a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera, gli oneri di completamento dei due piani di degenza e quota parte del piano dei servizi generali;
  2. a carico dell'Università degli Studi di Modena, gli oneri per il completamento dei laboratori, degli spazi di day-hospital e una quota parte dei servizi generali;

RIBADITA la volontà dell’Azienda Ospedaliera di Modena e dell’allora Università degli Studi di Modena di destinare gli spazi di loro proprietà dell’edificio ad attività assistenziali, formative e di ricerca di rilevanza oncologica;

CONSIDERATE la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori per il completamento dell'opera di cui trattasi, anche alla luce dei rilevanti interessi pubblici coinvolti nella realizzazione del Centro Oncologico Modenese, pur in attesa del perfezionamento della procedura di donazione;

DATO ATTO del coinvolgimento contestuale di interessi in procedimenti collettivi reciprocamente connessi e riguardanti i medesimi attività e risultato;

tutto ciò premesso e considerato

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA (d'ora in avanti denominata Azienda) E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (d'ora in avanti denominata Università) convengono sull'opportunità di concertare una azione amministrativa per definire tutte le attività relative all'affidamento dei lavori volti alla completa realizzazione del Centro Oncologico Modenese, nonché per regolare i reciproci impegni ed oneri.

A tal fine, l'Università e l'Azienda convengono quanto segue:

  1. Le opere da eseguirsi riguardano il completamento del Centro Oncologico Modenese il cui edificio si articola nelle seguenti parti:

a) una zona adibita a degenze, studi, ambulatori, locali di supporto al piano terra, primo piano, secondo e terzo;

b)una zona adibita a degenze speciali al piano secondo e terzo;

c) una zona adibita a laboratori al piano quarto;

d) una zona adibita a distribuzione fluidi tecnologici al piano terra.

L'importo di spesa preventivato risultante dal progetto esecutivo e dalle somme a disposizione è di Lire 19.286.000.000 così ripartite:

LAVORI

Opere murarie, serramenti, elevatori

Lire 9.492.332.082

Impianti Meccanici

Lire 3.747.564.530

Impianti elettrici

Lire 2.529.972.500

 

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Totale opere

Lire 15.769.869.112

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 5%

Lire 788.493.455

I.V.A. 10%

Lire 1.655.836.257

Spese tecniche (comprensive di I.V.A. 20% e 2% CNPAIA) 6,6% (Direzione lavori e collaudi, Responsabile dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)

 

 

Lire 1.040.811.361

spese di accatastamento

Lire 30.989.815

 

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Totale somme a disposizione

Lire 3.516.130.888

   
 

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TOTALE COMPLESSIVO

Lire 19.286.000.000

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme a quanto disposto dalla Legge 494/96 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, le due Amministrazioni convengono sulla necessità che, prima della spedizione delle lettere di invito per la presentazione delle offerte, il piano di sicurezza così come richiesto dalla citata legge 494/96, sia integralmente redatto.

2. La partecipazione finanziaria per la realizzazione dell'intervento edilizio di cui trattasi sarà sostenuta dalle due Amministrazioni in ragione delle porzioni dell'immobile di pertinenza di ciascun ente. Sulla base della Convenzione citata in premessa e delle intese intercorse, l'individuazione delle rispettive porzioni di proprietà è definita come indicato nell'allegato nr. 1 che fa parte integrate del presente documento.

3. In considerazione della necessità di assicurare un intervento edilizio unitario, data l'inscindibile interazione tra le finalità assistenziali e quelle didattiche e scientifiche alle quali l'immobile è destinato, si rende opportuno che le opere siano realizzate da un unico appaltatore, individuato a seguito di gara unica di appalto da aggiudicarsi mediante licitazione privata, secondo il criterio del massimo ribasso sulle voci dell’elenco prezzi e sull’importo delle opere a corpo. Inoltre, tenuto conto della preponderanza delle destinazioni d'uso a fini assistenziali, le due Amministrazioni convengono che l'appalto sia posto in essere e sia gestito da una sola stazione appaltante, individuata nell'Azienda.

4. L'Azienda deve appaltare i lavori nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di opere pubbliche, in particolare del D.leg.vo 19.12.1991, nr. 406 e successive modifiche e integrazioni, della legge 11.2.1994, nr. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle prescrizioni di cui alla legislazione antimafia.

5. L'Azienda assume l'onere inerente all'esecuzione dell'opera, fungendo da stazione appaltante, unica legittimata attivamente e passivamente nei confronti dei terzi.

6. L'Azienda è tenuta ad assicurare la partecipazione di almeno un rappresentante designato dall'Università nelle commissioni di gara, di pre-selezione e di aggiudicazione.

7. Relativamente all'esecuzione dei lavori, l'Azienda si dovrà attenere al progetto esecutivo dell'opera alle norme contenute nel capitolato speciale approvato dai competenti organi delle due Amministrazioni.
L'Azienda dovrà comunicare all'Università il nominativo o i nominativi dei tecnici incaricati della direzione dei lavori, nonché i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 3, terzo e quarto comma, del D.leg.vo n. 494 del 1996.
L'Azienda d'intesa con l'Università provvederà alla nomina dei collaudatori in corso d'opera secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche.
L'Azienda provvederà all'approvazione degli atti di collaudo.

8. Le due Amministrazioni si impegnano ad istituire una apposita commissione per l'esame di eventuali varianti non significative richieste o dall'Università o dall'Azienda in corso d'opera e, comunque, non comportanti oneri aggiuntivi. Di detta commissione, oltre al Direttore dei lavori, faranno parte anche l'Ingegnere Capo designato dall'Università di Modena ed un altro componente designato dall'Azienda.
Le spese relative al collaudo sia in corso d'opera che finali sono suddivise in parti uguali tra le due Amministrazioni.

9. In rapporto agli stati di avanzamento dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale, l'Università si impegna a versare all'Azienda le somme di propria pertinenza. Dette somme saranno versate nel termine di 60 gg. dalla data della fattura emessa dalla ditta appaltatrice.

10. L'Università ha il diritto, a mezzo dei propri incaricati, di accedere, in qualunque momento, alla documentazione relativa a tutti gli atti del procedimento di appalto o di averne copia.
L'Azienda riconosce all'Università il diritto di compiere sopralluoghi per conoscere lo stato dell'arte e per verificare la regolare esecuzione dei lavori.

11. All'atto di avvio della procedura di gara, l'Azienda comunicherà all'Università il nominativo del responsabile del procedimento cui chiedere le informazioni inerenti all'appalto in oggetto e dell’Ingegnere capo ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici; del pari l'Università comunicherà all'Azienda il nominativo di un proprio referente, incaricato di tenere i rapporti e le necessarie interlocuzioni riguardanti la realizzazione dell'intervento edilizio di cui trattasi.

Modena, 19 ottobre 1998

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Il Rettore (Prof. Carlo Cipolli)

Azienda Ospedaliera di Modena

Il Direttore Generale (dott. Augusto Cavina)