Documento informatico e firma digitale
3
Nel documento cartaceo queste caratteristiche vengono usualmente assicurate
attraverso la firma autografa, in virtù dei suoi caratteri di esclusività (in quanto legata ad un solo individuo) e
di univocità (non ci può essere più di una firma a contraddistinguere un individuo).
Nel documento informatico la riproduzione delle caratteristiche della
firma autografa non è immediata e sicuramente non può essere ottenuta con
la semplice riproduzione (via scanner o altro mezzo idoneo)
della firma autografa del soggetto che ha formato il documento.
Per questo il Testo Unico prevede che il documento informatico
venga corredato della firma digitale, che viene definita
come "risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore mediante la chiave privata ed al destinatario mediante la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici"
(art. 1, comma 1, lett. n).