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Cosa cambia
In base all'art. 43 del Testo Unico, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini
·I certificati in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione;
·I documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso.
Invece di chiedere i certificati al cittadino, le amministrazioni e i gestori di servizio pubblico devono accettare l'autocertificazione o acquisire d'ufficio le informazioni necessarie, facendosi indicare dal cittadino interessato gli elementi indispensabili al loro reperimento (ad esempio per un diploma di maturità il cittadino deve indicare la scuola e l'anno in cui lo ha conseguito).
Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere i certificati relativi a:
a)data e luogo di nascita;
b)residenza;
c)cittadinanza;
d)godimento dei diritti civili e politici;
e)stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)stato di famiglia;
g)esistenza in vita;
h)nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;
i)iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (come ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio);
l)appartenenza a ordini professionali;
m)titolo di studio, esami sostenuti;
n)qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
o)reddito, situazione economica;
p)assolvimento di obblighi contributivi;
q)possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r)stato di disoccupazione;
s)qualità di pensionato e categoria di pensione;
t)qualità di studente;
u)qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v)iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z)tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa)non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
bb)non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc)vivere a carico;
dd)tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
ee)non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
La richiesta di questi certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Fate attenzione
Il divieto di richiedere certificati vale per le amministrazioni e non per i cittadini. Questi possono continuare a richiedere i certificati e le amministrazioni sono sempre tenute a rilasciarli;
·Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono richiedere al cittadino solo i certificati che non possono essere sostituiti con l'autocertificazione, cioè i certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti;
·L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, che sarà presente nella carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati (art. 45);
·Le amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni sostitutive con il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 e l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. Nella modulistica per le istanze vanno inserite le formule delle dichiarazioni sostitutive.
Perché
Il divieto, che il d.P.R. n. 403 del 1998 aveva previsto soltanto per alcune amministrazioni (scuole, motorizzazione civile, comuni, università), di richiedere certificazioni per tutti gli stati, le qualità personali o i fatti attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, si è rivelato lo strumento più idoneo per dare effettiva e completa realizzazione dei principi, a lungo inapplicati, della legge n.15 del 1968 e dell'art.18 della legge n. 241 del 1990.
Per questo si è ritenuto utile generalizzare a tutte le amministrazioni questo divieto, assicurando d'altra parte l'esigenza di certezza e di buon andamento dell'attività amministrativa attraverso disposizioni tese a rendere più agevoli le attività di acquisizione diretta e di controllo per via telematica, attraverso le quali si dovrebbe arrivare, a regime, alla completa eliminazione sia dei certificati che delle autocertificazioni attraverso lo scambio dei dati tra amministrazioni per via telematica.
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