|
Cosa cambia
La possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive è estesa anche agli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili in Italia da soggetti pubblici. Inoltre le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate anche nell'ambito di materie per cui esiste una convenzione fra l'Italia ed il Paese di provenienza del cittadino extracomunitario (ad es. convenzioni in materia tributaria). Restano comunque salvi i casi espressamente regolati dal "Testo Unico sull'immigrazione".
Le disposizioni in materia di produzione di atti o documenti possono quindi essere utilizzate da:
·I cittadini italiani e dell'Unione europea;
·Le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
·I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici;
·I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine e l'Italia.
Perché
La limitazione della possibilità di utilizzare le autocertificazioni con le stesse modalità previste per i cittadini italiani ai soli cittadini extracomunitari residenti in Italia ha creato dei problemi operativi e degli aggravi di procedura in tutti i procedimenti in cui la situazione rilevante non è la residenza ma il possesso del regolare permesso di soggiorno.
Per questo si è ritenuto di superare questa limitazione estendendo la possibilità di utilizzare direttamente le autocertificazioni anche ai cittadini non residenti ma con regolare permesso di soggiorno, dato che anche nei loro confronti è possibile operare una verifica di quanto dichiarato presso le amministrazioni pubbliche italiane.
|