|
Cosa cambia
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, anche quelle non collegate ad una domanda, sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate o inviate con la fotocopia del documento d'identità della persona che le ha firmate.
La firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ai privati va autenticata con conseguente pagamento dell'imposta di bollo.
Con la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:
·I fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi paragrafo 7);
·La conformità all'originale della copia di un documento (vedi paragrafo 4).
Inoltre l'art. 37 prevede che ai fini del rilascio dei duplicati di documenti è possibile attestarne lo smarrimento con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all'autorità giudiziaria.
Fate attenzione
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
·Quando sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate da un'altra persona o inviate per fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate;
·Quando sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo;
·Hanno valore definitivo e la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono;
·Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici che non accettano le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà violano i doveri d'ufficio.
|