SISTEMA INFORMATIVO MURST

norme che continuano a restare disattese

appunto di Giorgio Fontana, novembre 1999

Non è nemmeno necessario premettere che, provenendo le mie competenze professionali da un campo molto lontano da quello giuridico, le note che seguono sono esclusivamente impressioni ricavate dalla quotidiana gestione delle attività informatiche. I riferimenti riportati non hanno alcuna pretesa di organicità, né tantomeno di completezza. Nondimeno mi sento profondamente turbato.

1. Il rapporto con i Consorzi.

L'attribuzione dell'incarico di realizzazione di progetti informatici ai Consorzi senza contratto, come è avvenuto sin'ora e come tacitamente viene rinnova, mi sembra non ottemperi alla normativa sugli appalti pubblici, sia sottratta ai controlli della Corte dei Conti, sia sottratta ai controllo dell'AIPA e, infine, non rispetti la titolarità dei prodotti.

Inoltre, a mio parere, prefigura l'elusione dell'IVA, almeno per quei progetti che forniscono servizi a persone fisiche e giuridiche altre dal Ministero (per esempio il programma di gestione delle borse Socrates Erasmus, in cui il Consorzio gestisce perfino il c/c bancario dei fondi elargiti e il programma delle preiscrizioni, rivolto a studenti della scuola superiore).

Infine mi sembra che si ponga il problema dell'incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale Responsabile dei Sistemi Informativi e Consiglio di Amministrazione del Consorzio che più riceve finanziamenti dal MURST.

2. Le finalità del S.I.

Il mancato avvio delle attività del S.I. disattende ogni finalità e non consente la realizzazione di quanto previsto dalle norme.

3. L'innovazione tecnologica.

A fronte di leggi e norme che individuano con precisione nuove procedure tecnologicamente avanzate, devo quotidianamente constatare una resistenza e una inattività che ritengo diano luogo a insolvenze.



Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". Estratto:

Art. 9: Sistemi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico- finanziario. La struttura del sistema informativo-statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico e' organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti: a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione; b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita'); c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale; d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti; e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione; f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.


Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n.428:
"Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica". Estratto:

Art. 2. Gestione dei documenti con sistemi informativi automatizzati

1. La gestione dei documenti è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.

2. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

3. In sede di prima applicazione le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Art. 12 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi

Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

Art. 15 Gestione dei flussi documentali

1. La gestione dei flussi documentali è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

2. Le pubbliche amministrazioni adottano sistemi per la gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 21 Attuazione dei sistemi

1. Entro il 31 marzo 1999 le pubbliche amministrazioni introducono nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. Entro il 31 dicembre 1999, le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente regolamento.


Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513:
"Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59". Estratto:

Art. 20 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5 anni, a partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676.

3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

Art.21 (Gestione informatica del flusso documentale)

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto.

ART. 22 (Formulari, moduli e questionari.)

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati.


CIRCOLARE AIPA/CR/10, 22 novembre 1995:
"Limiti di somma oltre i quali è obbligatoria la richiesta di parere all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione." Estratto:

... a seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, a decorrere dal 1° novembre 1995, i nuovi limiti di valore lordo oltre i quali deve essere richiesto il parere dell'Autorità, sono, pertanto, i seguenti:


Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994:
"Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico". Estratto:

IV. I supporti tecnologici.

Lo svolgimento delle attività di documentazione da parte degli uffici é favorito dalla disponibilità di sistemi automatizzati di raccolta delle immagini e dei documenti, di classificazione e di ricerca degli stessi, basati su stazioni di lavoro avanzate o personal computer.

Gli uffici utilizzano, quale ambiente tecnologico per lo svolgimento delle attività di competenza, i servizi di accesso polifunzionale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da istituire in conformità alle modalità di interconnessione definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed alle specifiche organizzative e funzionali indicate dal Dipartimento della funzione pubblica.


CIRCOLARE AIPA/CR/6, 5 settembre 1994:
"Art. 8 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati." Estratto:

… L'esperienza finora effettuata nell'elaborazione dei pareri, la necessità di non ostacolare i processi di automazione in atto nella fase di prima attuazione della nuova normativa in materia - ipotizzata dallo stesso legislatore (art. 7, comma 1, del decreto) con riferimento ai progetti da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994 - e, anzi, l'opportunità di accelerare l'utilizzazione dei fondi destinati al finanziamento di progetti informatici nel quadro dell'azione straordinaria affidata a questa Autorità, nello scorso mese di aprile, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare una rapida ripresa degli investimenti per l'informazione della pubblica amministrazione, fanno ritenere congruo il limite già in precedenza fissato in L. 300.000.000, IVA inclusa, ai fini dell'emissione del suddetto parere.

Restano ferme le altre istruzioni diramate con la circolare 24 marzo 1994 - AIPA/CR/4 e, in particolare, quelle concernenti:

  1. l'obbligo di trasmettere comunque copia di tutti gli atti contrattuali nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione;
  2. il divieto di frazionamento delle forniture;
  3. le modalità da seguire nella definizione delle clausole contrattuali e nella documentazione da allegare a corredo degli schemi di contratto;

CIRCOLARE AIPA/CR/4, 24 marzo 1994:
"Art. 8 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati." Estratto:
... tutte le amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici, sono tenuti a trasmettere all'Autorità medesima gli schemi di contratto relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici di importo superiore a L. 120.000.000, inclusa IVA, ai fini dell'emissione del predetto parere.


CIRCOLARE 14/AIPA, 2 aprile 1993:
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421." Estratto:

Art. 1, comma 1, lettera a)

Resta fermo, in base alla vigente normativa, il divieto di frazionare le forniture o di acquisire parti di sistema che possano trovare completamento in periodi successivi:

Art. 1, comma 1, lettera c)

c) va segnalato che per l'acquisizione di beni (ivi compresi i pacchetti applicativi), vanno osservate le norme vigenti in materia di contabilità nonché le norme contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/61/CEE, 80/767/CEE e, 88/295/CEE;


Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39:
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421." Estratto:

Art. 1, commi 2 e 3:

2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:
  1. miglioramento dei servizi;
  2. trasparenza dell'azione amministrativa;
  3. potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
  4. contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
  1. integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
  2. rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
  3. collegamento con il sistema statistico nazionale.

Art. 2:

1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.

2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.

3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi.

Art. 3, comma 1:

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

Art. 12, commi 1 e 2:

1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.

2. I capitolati prevedono in ogni caso:

  1. le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria;
  2. i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
  3. i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;
  4. le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;
  5. le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;
  6. i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni;
  7. i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente;
  8. le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;
  9. il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;
  10. la dichiarazione che i titoli dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito di contratti di fornitura siano le amministrazioni;

Art. 14, comma 1:

l. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.


Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421." Estratto:

art. 5, comma 1, lettera b):

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

art. 63, comma 2:

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica.