"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo"
ART. 2 - Procedure per la nomina in ruolo
ART. 3 - Nomina in ruolo
ART. 4 - Trasferimenti
ART. 5 - Mobilità dei docenti
ART. 6 - Abilitazione scientifica
ART. 7 - Dottorato di ricerca
ART. 8 - Contratti di diritto privato per attività di ricerca
ART. 9 - Contratti di insegnamento
ART. 10 - Abrogazione di norme
ART. 1 - Copertura dei posti di ruolo
ART. 2 - Procedure per la nomina in ruolo
1. Le università con propri regolamenti disciplinano le modalità per la
copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di
ricercatore mediante nomina in ruolo ovvero trasferimento. Tali regolamenti
prevedono procedure di valutazione comparativa, in conformità ai criteri contenuti
nella presente legge.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono stabilite, altresì, le modalità per la
mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
1. I regolamenti di cui all'art. 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti, distinti per settori scientifico-disciplinari per i professori, e per raggruppamenti di discipline per i ricercatori;
b) i criteri per l'ammissione alla valutazione comparativa. L'ammissione ai concorsi a posti di professore deve comunque essere riservata ai cittadini italiani e stranieri in possesso dell'abilitazione scientifica prevista dall'art. 6;
c) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto per almeno il 40 per cento da professori ordinari di altra università, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare, ovvero anche da professori stranieri di chiara fama appartenenti alla stessa area scientifica;
d) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, nonchè le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
e) i termini per l'espletamento della procedura e le relative forme di pubblicità.
ART. 3 - Nomina in ruolo
1. Le operazioni di valutazione dei candidati si concludono con la proposta di nomina in ruolo di uno di essi per ciascun posto indicato nel bando di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
2. La proposta è comunicata a tutti i candidati i quali, entro i 30 giorni successivi, possono presentare una istanza motivata al rettore, che nomina un apposito comitato per il riesame, costituito secondo modalità stabilite con i regolamenti di cui all'articolo 1.
3. Il comitato di cui al comma 2 può richiedere all'organo che ha effettuato la valutazione, entro i 60 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, il riesame della proposta, che viene confermata o modificata entro i 30 giorni seguenti a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Al termine della procedura, e comunque non oltre 140 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il rettore approva gli atti e nomina il candidato vincitore.
ART. 4 - Trasferimenti
1. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano i trasferimenti assicurando la
valutazione comparativa dei candidati e adeguate forme di pubblicità della
procedura.
ART. 5 - Mobilità dei docenti
1. I professori e i ricercatori universitari possono concorrere a procedure di valutazione per la nomina a posti di ruolo di professore presso la sede nella quale prestano servizio, a condizione che abbiano prestato servizio di ruolo o a contratto, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, per almeno tre anni in altro ateneo, anche straniero.
ART. 6 - Abilitazione scientifica
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con uno o più decreti fissa le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica ai fini dell'ammissione alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario ed associato.
2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:
a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1 distintamente per la fascia di professore ordinario ed associato;
b) le modalità per la formazione delle commissioni di abilitazione e la loro durata in carica, nonchè le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari. Le commissioni devono comunque essere composte da non meno di 7 e non più di 15 membri, eletti fra i componenti della comunità scientifica e non immediatamente rieleggibili;
c) le incompatibilità durante il mandato della commissione, tra le quali quelle riconducibili allo stato di candidato in procedure di valutazione comparativa, di componente di uno degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), o di membro del CUN;
d) i termini entro il quale le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato;
e) le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;
f) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione e l'eventuale articolazione in sessioni dei lavori della commissione;
g) i criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e le modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e la loro valutazione;
h) i requisiti scientifici e professionali minimi per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonchè i criteri per l'eventuale utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale;
i) la maggioranza qualificata dei giudizi positivi richiesta per la dichiarazione di abilitazione ;
l) il numero massimo di domande che possono essere presentate dal medesimo candidato in un periodo di tempo determinato e il periodo di tempo entro il quale il candidato che non ha acquisito l'abilitazione per una determinata fascia e per un determinato settore scientifico-disciplinare può ripresentare domande per la medesima fascia e settore.
3. L'abilitazione ha validità di 8 anni dal suo conseguimento e comunque fino alla conclusione della procedura in corso allo scadere del predetto termine.
4. In prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi al CUN entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione, sono trasmessi, insieme al parere del CUN se espresso, al Parlamento per i prescritti pareri, che dovranno essere resi entro il termine previsto dai regolamenti parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati, nel limite di ulteriori 30 giorni.
ART. 7 - Dottorato di ricerca
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca con caratteristiche qualitative e professionali di eccellenza.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata minima e massima, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 4, nonchè il contenuto tipico delle convenzioni di cui al comma 3, in conformità ai criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. I corsi di dottorato possono essere attivati, mediante convenzione con l'università che rilascia il titolo, anche da soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee.
4. Con decreto rettorale è determinato annualmente il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato, prevedendo per almeno la metà del numero dei dottorandi, previa valutazione del merito e del disagio economico, l'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e la attribuzione di borse di studio.
5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 4 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.
6. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca rilasciati dalle università ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici e per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è stabilita con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli ordini professionali.
ART. 8 - Contratti di diritto privato per attività di ricerca
1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori di curriculum scientifico o professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca o del titolo di dottorato di ricerca.
2. I contratti stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati. Il contratto è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e della borsa di dottorato o dello stipendio.
3. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.
ART. 9 - Contratti di insegnamento
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di professori a contratto, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6 per lo svolgimento di attività di insegnamento e di ricerca, con qualifica corrispondente alla fascia di professore universitario per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai concorsi.
2. I contratti, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione, che non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori di ruolo ordinari ed associati. Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni.
3. I professori e i ricercatori universitari che stipulano i contratti di cui al presente articolo sono posti in aspettativa senza assegni. Il periodo in oggetto è utile ai fini della progressione di carriera, nonchè del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.
5. All'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "non fondamentali o caratterizzanti" sono soppresse.
ART. 10 - Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme vigenti in materia di concorsi universitari, nonchè le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.
2. Sono abrogati in particolare:
a) nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 21, da 41 a 49, 55, 56, 57, 68, da 69 a 73;
b) nella legge 30 novembre 1989, n. 398, l'articolo 3 e, all'articolo 8, comma 3, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge".