SOCIETÀ ITALIANA DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE

 

    STATUTO    

. Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

E' costituita in Modena l'associazione denominata Società Italiana di Ematologia Sperimentale

Art. 2

L'Associazione non ha fini dì lucro; essa è aperta a tutti i cultori dell'Ematologia Sperimentale ed ha per scopo la promozione degli studi e delle ricerche di Ematologia Sperimentale, con particolare riguardo agli aspetti morfologici strutturali, metabolici e funzionari relativi alla emolinfopoiesi in condizioni normali e patologiche.
L'Associazione ha per scopo altresì la, promozione delle relazioni tra i cultori delle varie discipline per la più proficua valorizzazione delle singole iniziative e dei risultati in discipline differenti.

Patrimonio

Art. 3

Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi o donazione di enti o privati. Ciascuno degli associati è tenuto al versamento di una quota annua il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo ed è soggetto di revisione periodica.

Soci

Art. 4

Possono essere Soci della Società Italiana di Ematologia Sperimentale tutti coloro la cui domanda di ammissione, presentata da due Soci, venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di procedere alla nomina di Soci onorari, di Soci emeriti e di soci benemeriti.

Amministrazione

Art. 6

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

Art. 7

L'Assemblea può deliberare solo sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere prese a maggioranza dei voti dei Soci ordinari, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni Socio potrà conferire ad altro Socio delega scritta a rappresentarlo nelle assemblee e nelle votazioni.
Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio nomina, al proprio interno un Presidente e un Vice-Presidente. Il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per il quadriennio successivo. E' componente del Consiglio extra numero ma con diritto di voto, il Presidente uscente. E' componente del Consiglio, extra numero ma con diritto di voto, il rappresentate nominato dal Consiglio Direttivo di "Haematologica", Organo Ufficiale di Stampa della Società. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto costitutivo.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea almeno una volta ogni due anni e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e quando gliene facciano richiesta scritta almeno un quarto dei soci ordinari.

Art. 10

Il Presidente procede alla convocazione del Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre componenti il Collegio. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazione devono avere ad oggetto questioni espressamente menzionate all'interno dell'avviso di convocazione del Consiglio. Tale avviso deve essere redatto per iscritto ed inviato ai singoli membri, ad opera del Presidente o del Segretario, con anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata.

Art. 1l

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione di altro associato. I membri cooptati durano in carica fino alla successiva elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Il socio cooptato può essere eletto.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo cura il funzionamento e l'incremento dell'Associazione. Mantiene le relazioni con Associazioni affini italiane ed estere e con Federazioni nazionali ed internazionali. Il Consiglio nomina all'interno di esse i rappresentanti dell'Associazione.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza, anche processuale dell'Associazione.
Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e le assemblee degli Associati

Art. 14

L'Associazione periodicamente terrà convegni in sedi di volta in volta da destinarsi, e potrà partecipare a manifestazioni consimili in campi affini.