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Guida al TU
Guida al Testo Unico:
che cosa cambia e perchè

Presentazione di istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà' (artt. 21 e 38)

Che cosa cambia

L'autenticità della firma delle istanze e di tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizio pubblico viene sempre assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente addetto oppure attraverso la presentazione o l'invio per fax allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata.

La fotocopia va inserita nel fascicolo.

Rimane l'autenticazione con le modalità tradizionali davanti al notaio, segretario comunale, dipendente incaricato dal sindaco, cancelliere, dipendente addetto a ricevere la documentazione:

·Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati;

·Per le domande relative alla riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di un'altra persona.


Fate attenzione

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

·Quando sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate da un'altra persona o inviate per fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate. Rimane, dove prevista in precedenza, l'imposta di bollo sulle istanze;

·Quando sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo;

·Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico attraverso la carta di identità elettronica;

·Le istanze e le dichiarazioni sostitutive possono essere sempre inviate per fax con la fotocopia del documento d'identità della persona che le ha firmate.


Perché

L'eliminazione dell'obbligo di autentica della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contestuali o comunque collegate ad un'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, e la sua sostituzione con la possibilità di firmarle in presenza del dipendente addetto o di presentarle allegando la fotocopia del documento di identità del dichiarante - come previsto dall'art. 2 della legge n. 191 del 1998 - si sono rivelate molto efficaci nel semplificare gli adempimenti connessi alla presentazione di documenti alla pubblica amministrazione.

Di fatto, l'unico onere restava quello di verificare l'esistenza di una condizione di contestualità o di collegamento fra la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'istanza, condizione che peraltro risulta essere presente nella gran parte dei casi pratici e rende quindi spesso superflua la distinzione.

Per questo si è ritenuto di eliminare questa distinzione, prevedendo che tali modalità di sostituzione dell'autentica valgano in tutti i casi in cui sia necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla pubblica amministrazione.




A cura del Progetto "Semplifichiamo" - Dipartimento della Funzione Pubblica © 2001