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TESTO A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA LEGENDA: L: legge R: regolamento IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50 come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della legge 24 novembre 2000, n.340; VISTO il punto 4) dell’allegato 3, della legge 8 marzo 1999,
n.50; VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa; VISTE
le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni
del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000; VISTO il parere della Conferenza
Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n.281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 15 dicembre 2000; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno e
della giustizia; EMANA il seguente decreto: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CAPO I DEFINIZIONI
E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 (R) Definizioni
1. Ai fini
del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti,
anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III del
presente testo unico. b) DOCUMENTO INFORMATICO la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente l’ identificazione personale del titolare. d)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità
personale del suo titolare. e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO
il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune
fino al compimento del quindicesimo anno di età. f)
CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione
di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in
sostituzione dei certificati di cui alla lettera f). h)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto
dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo
unico. i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità della persona che sottoscrive. l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione
ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa. m)
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla
persona dell’interessato. n)
FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su
un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici. o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e,
nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli
accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43. p)
AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle
dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71. q)
GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati. r)
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti. s)
SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso. Articolo
2 (L)
Oggetto
1. Le norme del
presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di
organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di
atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori
di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai
privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la
firma digitale, contenute nel capo II,
si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Articolo 3 (R) Soggetti
1. Le
disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati
aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R) 2.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 3.
Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi
in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 4. Al di
fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Articolo
4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione
1. La
dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale
previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale
attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di
un impedimento a sottoscrivere. (R) 2. La
dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla
dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di
questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al
pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R) 3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni
fiscali. (R) Articolo 5 (L) Rappresentanza legale 1. Se
l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal
presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente
la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del
curatore. CAPO
II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R) Riproduzione e
conservazione di documenti
1. Le
pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli
effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la
conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli
originali. (L) 2. Gli obblighi di
conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono
soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su
supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. (L) 3. I limiti e le
modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei documenti di cui
al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a
garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Sono fatti salvi i
poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli
archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Articolo 7 (L) Redazione e
stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli
altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente,
con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo. 2. Il testo degli atti pubblici comunque
redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni
in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare
variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti
leggibile. SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R) Documento
informatico
1. Il documento
informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico. 2. Le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate
alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno biennale. 3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche di
cui all’articolo 22, lettera e). 4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali. Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 1. Gli atti formati
con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli
usi consentiti dalla legge. 2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed
atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. 3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad
ogni effetto di legge. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono
definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale
classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle
finanze, rispettivamente competenti. Articolo 10 (R) Forma ed
efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico
sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di
cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle
di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma
scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712
del Codice civile. 2. Gli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle
finanze. 3.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. 4. Il
documento informatico redatto
in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. Articolo
11 (R) Contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica 1. I contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le
disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge. 2. Ai contratti indicati al comma 1 si
applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori
dei locali commerciali. Articolo 12 (R) Pagamenti
informatici 1. Il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti
privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2. Articolo 13 (R) Libri e scritture 1. I libri, i repertori e le scritture,
ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli
archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente
testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2. SEZIONE III TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI
Articolo
14 (R)
Trasmissione
del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso
per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di
trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità
alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con
modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per
mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di
stato civile 1. In materia di
trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la
cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari. Articolo
16 (R)
Riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza
dei dati personali di cui agli articoli 22
e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 2. Ai fini della dichiarazione di
nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita. 3. Ai fini statistici, i direttori sanitari
inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del
Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il
Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche
e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi
di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica 1. Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo
che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del
mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente testo
unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si
considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna
al destinatario. SEZIONE IV COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI Articolo
18 (L-R)
Copie autentiche 1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono
essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione
fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali. (L) 2. L'autenticazione delle copie può
essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale
è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il
quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei
fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 20. (L) 3. Nei
casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di
pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel
procedimento in corso. (R) Articolo
19 (R)
Modalità alternative all’autenticazione di copie 1. La dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche
il fatto che la copia di un atto o di
un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli
di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti
fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Articolo
20 (R)
Copie di atti e
documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli
effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico. 2. I documenti informatici contenenti
copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la
firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del
presente testo unico. 3. Le copie su supporto informatico di
documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui
all’articolo 8, comma 2. 4. La spedizione o il
rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla
produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo
quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di
conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente
si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti
informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche
dettate nell’articolo 8, comma 2.
Articolo
21 (R)
Autenticazione
delle sottoscrizioni
1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della
pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con
le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è
presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi
al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal
dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato
dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)
SEZIONE V FIRMA DIGITALE Articolo 22 (R) Definizioni 1. Ai fini
del presente Testo unico si intende: a) per sistema di validazione, il sistema informatico
e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di
verificarne la validità; b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi
crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di
chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato
mediante la corrispondente chiave pubblica; d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di
chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica
la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare
delle predette chiavi; e) per chiave biometrica, la sequenza di codici
informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano
metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche caratteristiche
fisiche dell’utente; f) per certificazione, il risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra
chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il
termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre
anni; g) per validazione temporale, il risultato della
procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,
una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una
risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti
informatici; i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato
che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica,
lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei
certificati sospesi e revocati; l) per revoca del certificato, l’operazione
con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi; m)
per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende
la validità del certificato per un determinato periodo di tempo; n)
per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della
chiave pubblica, dei dati in esso contenuti; o)
per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi. Articolo
23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a
un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può
essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma
digitale. 2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo. 3. La firma digitale deve riferirsi in
maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti
cui è apposta o associata. 4. Per la generazione della firma
digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave
pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa
ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata. 5. L'uso della firma apposta o
associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione,
non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 6. L'apposizione di firma digitale
integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi
genere. 7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con
le tecniche definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli
elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che
l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione. Articolo
24 (R)
Firma digitale
autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale,
la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione,
da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua
presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della
validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto
risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento
giuridico ai sensi dell’articolo 28, primo comma,
n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. 4. Se al documento informatico
autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro
tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica
autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3. 5. Ai fini e per gli effetti della
presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si
considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita
nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni. 6. La presentazione o il deposito di un
documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la
firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico. Articolo
25 (R)
Firma di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del
presente testo unico. 2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti. Articolo
26 (R)
Deposito della
chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi
asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata
presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato. 2. La chiave privata di cui si richiede
il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura
del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in
modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza
rotture od alterazioni. 3. Le modalità del
deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605
del codice civile, in quanto applicabili. Articolo
27 (R)
Certificazione
delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un
sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo
8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una
di esse mediante la procedura di certificazione. 2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non
inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della
loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo
29, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi,
sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito
elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di
cui all’articolo 8, comma 2: a) forma di società per azioni e
capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
all'attività bancaria, se soggetti privati; b) possesso da parte dei rappresentanti
legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche; c) affidamento che, per competenza ed
esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività
di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2; d) qualità dei processi informatici e
dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale. 4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta
anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, sulla base di equivalenti requisiti. Articolo
28 (R)
Obblighi
dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o
della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e
tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 2.
Il certificatore è tenuto a: a)
identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il
certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui
all’articolo 8, comma 2; c) specificare, su richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei
poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale
o a cariche rivestite; d) attenersi alle regole tecniche di
cui all’articolo 8, comma 2; e) informare i richiedenti, in modo
compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi; f) attenersi alle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali,emanate ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 31
dicembre 1996, n. 675; g) non rendersi depositario di chiavi
private; h) procedere tempestivamente alla
revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del
titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita
del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti
abusi o falsificazioni; i) dare immediata pubblicazione della
revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche; l) dare immediata
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed
agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione
dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di
altro certificatore o del suo annullamento. Articolo
29 (R)
Chiavi di
cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla
generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle
chiavi pubbliche di competenza. 2. Con il decreto di cui all'articolo 8
sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche
amministrazioni. 3. Le chiavi pubbliche dei pubblici
ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e
pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che
definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici. 4. Le chiavi pubbliche
di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali
rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e
giustizia o suoi delegati. SEZIONE VI LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo
30 (L)
Modalità per la
legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di
colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve
indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. Articolo 31 (L)
Atti non
soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli
articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da
pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed
estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve
indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute 1. Le firme dei capi delle scuole
parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di
studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi. Articolo 33 (L)
Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera
residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e
della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali. Articolo 34 (L)
Legalizzazione
di fotografie
1. Le
amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a
legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato.
Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate
dal dipendente incaricato dal Sindaco. 2. La
legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti
personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo. SEZIONE VII DOCUMENTI DI
RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’ Articolo 35 (L
-R)
Documenti di
identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto
d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R) 3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è
necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente. (L) Articolo 36 (L)
Carta d’identità e documenti elettronici 1. Le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità
elettronica e del documento d’identità elettronico sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. 2. La
carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della
denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere: a)
i dati identificativi della persona; b)
il codice fiscale; 3. La
carta d’identità e il documento elettronico possono contenere: a)
l’indicazione del
gruppo sanguigno; b)
le opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge; c)
i dati biometrici
indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; d)
tutti gli altri dati
utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza; e)
le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale. 4. La
carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. 5. Con
decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti
di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate
con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. 6. Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità. 7. La carta di identità, ancorché su
supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza. SEZIONE VIII
REGIME FISCALE Articolo 37 (L)
Esenzioni
fiscali
1. Le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta
di bollo. 2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi
vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta
la firma da legalizzare. CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE
I ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE Articolo 38 (L-R) Modalità
di invio e sottoscrizione delle istanze
1.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per
fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la
firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (R) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate
per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L) Articolo 39 (L) Domande
per la partecipazione a concorsi pubblici 1.
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è
soggetta ad autenticazione. SEZIONE
II CERTIFICATI Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso
ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa
persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico
documento. Articolo
41 (L)
Validità dei certificati 1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità
superiore. 2. I certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori
o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in
cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di
rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti
deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76. Articolo 42 (R) Certificati
di abilitazione 1. Tutti i
titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti
autorizzatori all’esercizio di determinate attività, ancorché definiti
“certificato”, sono denominati rispettivamente “diploma” o “patentino”. SEZIONE III ACQUISIZIONE DIRETTA DI
DOCUMENTI Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o
certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino
elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o
che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o
certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R) 2. Fermo
restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario
acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per
finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore
di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante,
finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia
all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati
i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei
dati personali ai sensi della normativa vigente. (L) 3. Quando
l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del
precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R) 4. Al fine di
agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a
stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici
registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica
dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati
personali. (R) 5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza. (R) 6. I documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale. (R) Articolo 44 (R) Acquisizione
di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile
e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle
autorità consolari italiane all’estero, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle
ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile. SEZIONE IV ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione 1. I dati relativi a
cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in
documenti di identità o di riconoscimento in corso di
validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di
identità o di riconoscimento, di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori
e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di
identità o di riconoscimento. (L) 2.
Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti
attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di
identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati
avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del
documento stesso. (R) 3. Qualora l’interessato sia in
possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le
qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio. (R) SEZIONE V NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo
46 (R) Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e
fatti: a)
data e il luogo di
nascita; b)
residenza; c)
cittadinanza; d)
godimento dei diritti
civili e politici; e)
stato di celibe,
coniugato, vedovo o stato libero; f)
stato di famiglia; g)
esistenza in vita; h)
nascita del figlio,
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i)
iscrizione in albi, registri o elenchi
tenuti da pubbliche amministrazioni; l)
appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n)
qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o)
situazione reddituale o economica anche ai
fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali; p)
assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q)
possesso e numero del
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria; r)
stato di
disoccupazione; s)
qualità di pensionato
e categoria di pensione; t)
qualità di studente; u)
qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili; v)
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z)
tutte le situazioni
relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa)
di non aver riportato
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa; bb)
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd)
tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee)
di non trovarsi in
stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato. (R) Articolo
47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la
osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R) 2.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni
espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) Articolo
48 (R) Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli
atti che sostituiscono. 2.
Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse
le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze. Articolo 49 (R) Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione 1. I certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore. 2. Tutti i certificati medici e
sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con
un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. CAPO IV SISTEMA
DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE
I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi 1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di
protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico. 2. Le
pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente testo unico. 3.
Le pubbliche amministrazioni provvedono entro
il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati
finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti
amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione. 4. Ciascuna amministrazione individua,
nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della
gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative
omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione,
nonché di comunicazione interna tra le
aree stesse. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato
provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che
a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le
segreterie di gabinetto. Articolo
51(R) Sviluppo dei
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni
adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in
attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme
tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica
amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni
provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla
totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed
utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità
alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali. 3. Le pubbliche amministrazioni
valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o
opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti
piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici. Articolo 52 (R) Il sistema
di gestione informatica dei documenti 1.
Il sistema di
gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata “sistema” deve: a)
garantire la sicurezza e l'integrità del sistema; b) garantire la corretta e puntuale registrazione
di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento
esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti
dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle
informazioni riguardanti i documenti registrati; e)
consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema
da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali; f) garantire la
corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato. Articolo
53 (R) Registrazione
di protocollo 1. La registrazione di protocollo
per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è
effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti,
registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma
non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto,
se disponibili; f)
l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile. 2. Il sistema deve
consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito
dall’elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di
protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 3. L'assegnazione delle informazioni
nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in
unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da
parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di
modifica o registrazione dei dati. 4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono specificate le regole
tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle
operazioni di registrazione di protocollo. 5. Sono oggetto di registrazione
obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i
documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali
e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle
circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori
interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti
a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione. Articolo
54 (R) Informazioni
annullate o modificate 1.
Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d),
e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le
informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per
essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura. 2. La procedura per indicare l’annullamento
riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e
tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie
unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del
provvedimento d'autorizzazione. Articolo
55 (R) Segnatura
di protocollo 1. La segnatura di protocollo è
l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente
non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa
consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le
informazioni minime previste sono: a) il progressivo di protocollo, secondo il formato
disciplinato all’articolo 57; b) la data di protocollo; c)
l'identificazione in
forma sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai
sensi dell'articolo 50, comma 4. 2. L’operazione di segnatura di protocollo va
effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo. 3. L'operazione di segnatura di
protocollo può includere il codice identificativo dell’ufficio cui il documento
e’ assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il documento, l’indice di
classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria,
qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione
di protocollo. 4. Quando il documento è indirizzato
ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la
segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione
del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione
di protocollo del documento ricevuto. 5. Con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella
pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al
documento informatico ai sensi del comma 4. Articolo
56 (R) Operazioni
ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti 1. Le operazioni di registrazione
indicate all’articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui
all’articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono
operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R) Numero di protocollo 1. Il numero di protocollo è
progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è
rinnovata ogni anno solare. SEZIONE
SECONDA ACCESSO
AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA Articolo
58 (R) Funzioni
di accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema 1. L’accesso al sistema da parte
degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni
relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di
abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui
all’articolo 61. 2. La ricerca delle informazioni
del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di
informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo
di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere
possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o
parti di parole contenute nel testo. 3. Il sistema deve offrire la possibilità di
elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire
le attività di controllo.
Articolo
59 (R) Accesso
esterno 1. Per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le
informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante
l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti
che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte
dell’interessato. 2. A tal fine le pubbliche
amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, e nell’ambito delle misure
organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti
amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via
telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il
reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato
mediante strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni e
dei documenti da parte dell’interessato, le misure organizzative e le norme
tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di
identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti informatici
per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente
testo unico. 4. Nel caso di accesso effettuato da
soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via
telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico. Articolo
60 (R) Accesso
effettuato dalle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei
documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
dell’articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite
nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le
seguenti informazioni: a) numero e data di
registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l’indicazione
alternativa o congiunta dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente,
del destinatario; b) numero e data di
registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso
l’indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti
dall’amministrazione al documento spedito. 3. Ai fini del presente articolo,
le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle
indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per
l’accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica
dei documenti. SEZIONE
TERZA TENUTA E
CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI Articolo
61 (R) Servizio
per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali
e degli archivi 1.
Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna
delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50.
Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa
omogenea. 2. Al servizio è preposto un
dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di
processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla
disciplina vigente. 3. Il servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce il livello di
autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra
abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica
delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di
registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle
disposizioni del presente testo unico; c) garantisce la corretta produzione e la
conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53; d) cura che le funzionalità del sistema in
caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco
delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; e)
conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
differenti; f) garantisce il buon funzionamento degli
strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo,
di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di
accesso di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione degli archivi di
cui agli articoli 67, 68 e 69; g)
autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54; h)
vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del
personale autorizzato e degli incaricati. Articolo
62 (R) Procedure
di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema 1. Il responsabile per la tenuta del
sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta
esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico
rimovibile. 2. E’ consentito il trasferimento
su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai
fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 3. Le informazioni trasferite sono
sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all’evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la
riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4.
Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono
parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei
documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva. Articolo
63 (R) Registro
di emergenza 1.
Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche
manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri
di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la
normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la
causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della
funzionalità del sistema. (R) 2.
Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per
la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza per
periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno
riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R) 3. Per
ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R) 4. La sequenza numerica utilizzata su un
registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve
comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati
nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea. (R) 5. Le informazioni relative ai documenti
protocollati in emergenza sono
inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero
dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di
ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un
numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a
mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R) SEZIONE
QUARTA SISTEMA
DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI Articolo
64(R) Sistema di
gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti
amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi
progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle
indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 2.
I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti
amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e
al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i
criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge. 3.
Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di
gestione informatica dei documenti. 4.
Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree
organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli
che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di
classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti
a registrazione di protocollo. Articolo
65 (R) Requisiti
del sistema per la gestione dei flussi documentali 1. Oltre a possedere i requisiti
indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali
deve : a)
fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato,
il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato; b)
consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento; c)
fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; d) consentire lo scambio di informazioni con
sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine
di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi. Articolo
66 (R) Specificazione
delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali 1. Le regole tecniche, i criteri
e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione
e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono
specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro della funzione pubblica. SEZIONE
QUINTA DISPOSIZIONI
SUGLI ARCHIVI Articolo
67 (R) Trasferimento
dei documenti all’archivio di deposito 1.
Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei
flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di
deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R) 2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. (R) 3. Il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un
elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. (R) Articolo
68 (R) Disposizioni
per la conservazione degli archivi 1. Il
servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed
aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema
di classificazione, per la definizione
dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni
contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed
integrazioni. 2. Dei documenti prelevati dagli
archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta
di prelevamento. 3. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la
custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Articolo
69 (R) Archivi
storici 1.
I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti
contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi di
Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali. SEZIONE
SESTA ATTUAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI Articolo
70 (R) Aggiornamenti
del sistema 1.
Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del
sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti. CAPO V
CONTROLLI
Articolo
71 (R) Modalità dei
controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. (R) 2. I controlli riguardanti dichiarazioni
sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente
con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa
custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà
notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo
riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di
cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su
richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa
custoditi. (R) Articolo
72(R)
Responsabilità dei controlli
1.
Ai fini dei controlli di cui all’articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le
misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva
esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R) 2. La mancata risposta
alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei
doveri d’ufficio. (R) CAPO
VI
SANZIONI Articolo
73 (L) Assenza di
responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i
loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di
false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. Articolo 74 (L-R) Violazione dei doveri d’ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a
norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì
violazioni dei doveri d’ufficio: a)
la richiesta di
certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43,
ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R) b)
il rifiuto da parte
del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali
e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c)
la richiesta e la
produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione
dell’atto di nascita. (R) Articolo
75 (R) Decadenza
dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Articolo 76 (L) Norme
penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio
di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 77 (L-R) Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico sono abrogati: la legge
4 gennaio 1968 n.15; l’articolo 2,
comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e
l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come
sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
della legge 15 maggio 1997 n. 127; l’articolo
2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli
2 e 3 della legge 24 novembre 2000,
n.340; l’articolo 55, comma 3 della
legge 21 novembre 2000, n.342. (L) 2. Sono altresì abrogati: il D.P.R.
10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20
ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20
ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223. (R) Articolo
78 (L-R) Norme che rimangono
in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico restano comunque in vigore : a) tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate; b) l’articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al
D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in materia di imposta di bollo; c) gli
articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241; d ) l’articolo
2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; e) le disposizioni in
materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai
decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi
31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344; f) fino alla loro
sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali
a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di
entrata in vigore del presente testo unico; g) tutte le
disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di
cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 2. Per le forze di polizia, restano in
vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari
disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati
personali da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675. INDICE CAPO I Definizioni
e ambito di applicazione Art. 1 Definizioni Art.
2 Oggetto Art.
3 Soggetti Art.
4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione Art.
5 Rappresentanza legale CAPO II Documentazione amministrativa SEZIONE
I Documenti amministrativi e atti
pubblici Art. 6
Riproduzione di documenti Art. 7
Redazione e stesura di atti
pubblici SEZIONE II Documento informatico Art. 8 Documento informatico Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni Art. 10 Forma ed efficacia del documento informatico Art. 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica Art. 12 Pagamenti informatici Art. 13 Libri e scritture SEZIONE
III Trasmissione di documenti Art. 14 Trasmissione del documento informatico Art. 15 Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni Art. 18 Copie autentiche Art. 19 Modalità alternative all’autenticazione di copie Art. 20 Copie di atti e documenti informatici Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni SEZIONE V Firma digitale Art. 22 Definizioni Art.
23 Firma
digitale Art. 24 Firma digitale autenticata Art. 25 Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni Art. 26 Deposito della chiave privata Art. 27 Certificazione delle chiavi Art. 28 Obblighi dell’utente e del certificatore Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione Art. 32Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero Art. 34 Legalizzazione di fotografie SEZIONE
VII Documenti di riconoscimento e di
identità Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici SEZIONE
VIII Regime fiscale Art. 37 Esenzioni fiscali CAPO III Semplificazione della
documentazione amministrativa SEZIONE I Istanze e dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici SEZIONE II Certificati Art. 40 Certificazioni contestuali Art. 41 Validità dei certificati Art. 42 Certificati di abilitazione SEZIONE III Acquisizione diretta di
documenti Art. 43 Accertamenti
d’ufficio Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile SEZIONE IV Esibizione di documento Art. 45 Documentazione mediante esibizione SEZIONE V Norme in materia di
dichiarazioni sostitutive Art. 46 Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà Art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione CAPO IV Sistema di gestione informatica dei documenti SEZIONE I Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti Art. 50 Attuazione dei sistemi Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni Art. 52 Il sistema di
gestione informatica dei documenti Art. 53 Registrazione di protocollo Art. 54 Informazioni
annullate o modificate Art. 55 Segnatura di protocollo Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica
dei documenti Art. 57 Numero di protocollo SEZIONE II Accesso ai documenti e
alle informazioni del sistema Art. 58 Funzioni di
accesso ai documenti e alle informazioni del sistema Art. 59 Accesso esterno Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni SEZIONE III Tenuta e conservazione del
sistema di gestione dei documenti Art. 61 Servizio per la
gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi Art. 62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del
sistema Art. 63 Registro di emergenza SEZIONE IV Sistema di gestione dei
flussi documentali Art. 64 Sistema di
gestione dei flussi documentali Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali Art. 66 Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei
flussi documentali SEZIONE V Disposizioni sugli archivi Art. 67 Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli archivi Art. 69 Archivi storici SEZIONE VI Attuazione ed
aggiornamento dei sistemi Art. 70 Aggiornamenti del sistema CAPO V
Controlli Art.
71 Modalità dei controlli Art.
72 Responsabilità dei controlli CAPO VI Sanzioni Art.
73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione Art.
74 Violazione dei doveri d’ufficio Art.
75 Decadenza dai benefici Art.
76 Norme penali CAPO VII Disposizioni finali
Art. 77
Norme abrogate Art.
78 Norme che rimangono in vigore TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI
RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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